INVESTIGAZIONE PRIV. - Vigilanza, pericolo d’infiltrazioni mafiose e revoca della licenza prefettizia.

VigilanzaChe succede se a gestire, di fatto, l'attività di vigilanza privata è un condannato per gravi delitti contro il patrimonio? A quali condizioni è legittima la revoca dell'autorizzazione prefettizia, con la quale erano stati autorizzati piantonamento armato, guardie particolari giurate, sorveglianza notturna e diurna ed altro ancora? 
L'autorizzazione prefettizia deve venir meno qualora la p.a. ritenga che difetti il requisito della buona condotta, di cui all’art. 11, co. 2, T.U.L.P.S., che costituisce la condizione per il mantenimento dell’autorizzazione di polizia. Parimenti, “la licenza è ricusata a chi non dimostri di possedere capacità tecnica ai servizi che intende esercitare”, come stabilito dagli artt. 257-quater RD n° 635/40 e 136 RD n° 773/31, nel caso in cui sia accertata, dalla polizia amministrativa, la violazione dell'obbligo di cui all’art. 8 T.U.L.P.S. di esercitare personalmente l'attività autorizzata. L'art. 257-quater, lett. c), del Regolamento d’esecuzione, invero, dispone che la licenza è revocabile per gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero per il concreto pericolo di infiltrazioni ambientali tali da condizionare la corretta gestione o amministrazione dell’istituto di vigilanza.

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MINORI - Comodato d’immobile al figlio, sua separazione e prole minore.

Cass. Civ., S.U., Sent., 27.05/29.09.2014 n° 20448

Il caso è quello della richiesta di rilascio dell'immobile dato in comodato al figlio, ma successivamente assegnato, quale casa familiare, in godimento alla di lui consorte separata, affidataria di prole minore o non autosufficiente convivente. La fattispecie è riconducibile, secondo le SS.UU., all’art. 1809 c.c., anziché al comodato c.d. precario, talché al (genitore) comodante non spetta il rilascio dell'immobile a semplice richiesta ai sensi dell'art. 1810 c.c., se la casa fu concessa al discendente allo scopo di soddisfare le esigenze abitative della famiglia del comodatario, a prescindere dall’eventuale evenienza d’una crisi coniugale della coppia. Le Sezioni Unite della S.C., nel caso in esame, hanno ribadito l’impianto argomentativo risalente a una precedente pronuncia (Sent. n° 13603/2004; conformi Cass. n° 13592/2011 e n° 16769/2012), specificando meglio la casistica. Da un lato, si è precisato che il coniuge separato è gravato dall’onere di provare che la casa familiare era stata data in comodato senza che vi fosse un termine prefissato per l’esercizio del diritto personale di godimento, legittimante la prosecuzione – dopo la separazione – dell'utilizzazione.

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PRIVACY - Ottenere informazioni con l'inganno non paga.

Divieto di diffondere una conversazione telefonica acquisita illecitamente - 11.09.2014

Quando una persona maschera la propria l'identità e pone in essere simulazioni e pratiche ingannevoli - con il sostituirsi ad altri facendosi credere una persona diversa oppure facendo cadere l'interlocutore nel tranello di parlare in forma privata con una persona amica mentre il dialogo avviene con un estraneo - allora le notizie e gli altri dati personali sono illecitamente raccolti.
Così è per il giornalista, che nello svolgimento della sua attività, telefoni all'intervistato fingendo d'essere qualcun altro. Ma lo stesso vale per l'investigatore privato autorizzato, che raccolga informazioni ricorrendo ad artifici e raggiri o imitando, assumendone l'identità e la voce, una persona reputata di fiducia dal suo "bersaglio", al fine di carpirgli confidenze che non sarebbero state fatte se non in forma privata.

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PRIVACY - Stop ai quotidiani sui virgolettati di un interrogatorio

Provvedimento di blocco e prescrizione nei confronti di organi di informazione per la diffusione di dati personali eccedenti tratti da un interrogatorio - 22 settembre 2014 (Pubblicato sulla G.U. n° 233 del 07.10.2014)

Il Garante privacy ha ordinato il blocco di un articolo giornalistico contenente pezzi di un verbale d'interrogatorio, vietando altresì ogni ulteriore forma di diffusione dell'articolo pubblicato anche on line. Nel quotidiano, inaftti, erano stati pubblicati indebitamente ampi stralci del verbale, conteneti notizie relative, oltreché alla persona sottoposta ad indagini, anche ai suoi familiari  (coniuge, prole minore e altri prossimi congiunti), con le quali si davano informazioni in ordine alle abitudini sessuali degli interessati. Le notizie, secondo il Garante, "incidono gravemente sulla dignità delle persone terze estranee alla vicenda processuale, in particolare del figlio minore, che rischia di subire un nuovo pregiudizio a causa della possibile ulteriore diffusione delle notizie". L'articolo pubblicato dal quotidiano, tra l'altro, siccome riportante "ampie citazioni virgolettate dell'interrogatorio", può configurare "anche una violazione dell'articolo 114 c.p.p.", 

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ORD. FORENSE - Il nuovo Codice deontologico in G.U., in vigore dal 15.12.14

smartresizeNella Gazzetta Ufficiale del 16.10.2014, serie generale n° 241, è stato pubblicato il Nuovo Codice deontologico forense, approvato dal Consiglio Nazionale forense in attuazione della Nuova disciplina dell’ordinamento professionale (legge n. 247/2012).
Il Nuovo Codice deontologico – tramite il quale viene rafforzata la responsabilità sociale dell’Avvocato e il presidio disciplinare dell’interesse pubblico alla correttezza dei comportamenti degli Avvocati come attuatori del diritto costituzionale di difesa – entrerà in vigore il 15 dicembre 2014.
Molti gli elementi caratterizzati e innovativi, tra i quali si segnalano:

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