MINORI - Trattamento fiscale per trasferimenti ai figli minori decisi in sede di separazione o divorzio.
Gli atti di trasferimento immobiliari a favore dei figli, eseguiti dai genitori in sede di procedimenti di separazione o divorzio, comportano l'esenzione di cui all'art. 19 L. n° 74/1987 anche in caso di accordo di consensuale, in forza del quale un coniuge - proprietario, in tutto o in parte, dell'ex casa coniugale - disponga il trasferimento della nuda proprietà dell’immobile alla prole.
Non solo, dunque, gli atti "interni" allo svolgimento giudiziario della vicenda, ma altresì le alienazioni in favore dei figli effettuate in separata via "negoziale", come già ammesso, in giurisprudenza, dalla Corte di Cassazione, con la Sent. n° 11458/2005, in riferimento alla pronuncia della Consulta attinente a patti di contenuto patrimoniale di cui i figli siano i beneficiari, stipulati dai coniugi nell'ambito della regolamentazione complessiva della vicenda coniugale (cfr. Co.Cost. 15.04.1992 n° 176, 25.02.1999 n° 41 e 11.06.2003 n° 202).