INVESTIGAZIONE PRIV. - MP, stretta sulla vigilanza privata, serviranno certificazioni indipendenti.
(da mondoprofessionisti.it, newsletter n° 196 del 10.11.2014, da "Focus su...", di Salvatore Frattallone, Partner del network View net Legal)
Il 03.09.2014 scorso è entrata in vigore la norma regolamentare che impone la nuova forma di certificazione a tutta la vigilanza privata, dando così attuazione alla previsione contenuta nell’art. 260-ter, co. 1, del regolamento d’esecuzione del t.u.l.p.s. Ma tra un anno, verosimilmente, per gli i.v.p. cominceranno a fioccare sospensioni e revoche delle licenze prefettizie ex artt. 134 t.u.l.p.s. e 249 e ss. del relativo regolamento d’esecuzione, a causa del mancato o dell’insufficiente adeguamento alla certificazione stabilita dalle rigorose normative europee, per irregolarità o, persino, a cagione dell’eventuale falsità delle certificazioni di qualità e conformità esibite ai Prefetti. Con il D.M. n° 115 del 04.06.14 il Ministero dell'Interno ha rivoluzionato il settore, stabilendo le regole - caratteristiche e requisiti di certificazione - cui gli istituti di vigilanza privata dovranno assoggettarsi, per poter continuare ad operare in Italia. La conformità dei servizi, degli impianti e dei professionisti della sicurezza, dunque, sono cambiate repentinamente, costringendo le circa 800 aziende del comparto a scegliere, entro breve, se abbandonare il settore della sicurezza sussidiaria o se, per sopravvivere, cercare di ottenere il certificato indipendente di conformità. Compiuti gli accertamenti preliminari presso l’i.v.p. e attestata la sua conformità,




Può tenersi conto due volte dello stesso elemento, a favore o contro il reo, in sede di potere discrezionale del giudice nell'applicare la pena al colpevole? L'art. 132 c.p. stabilisce infatti che il magistrato giudicante, ai fini del trattamento sanzionatorio, esercita una discrezionalità vincolata (altrimenti qualificata "regolamentata"), dovendo dar ragione, per evitare che il suo potere sconfini nell'arbitrio, dei criteri legali assunti, cioè motivando sia in termini retributivi di gravità complessiva del fatto, sia per ciò che attiene alla prevenzione speciale, ovverosia alla capacità a delinquere quale attitudine del reo a commettere crimini, a pena di nullità della sentenza di condanna. I parametri a cui ancorare la dosimetria della pena inflitta sono peraltro gli indici di cui all'art. 133 c.p. che, rubricato "gravità del reato: valutazione agli effetti della pena", fissa i rigorosi criteri della quantificazione della sanzione penale. Può accadere però che il medesimo elemento - ad esempio i precedenti giudiziari dell'imputato - venga utilizzato più volte dal giudice di merito, come nel caso in cui ne tenga conto in sede di determinazione di un aggravamento di pena ma anche per negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche od anche per determinare la misura della pena. La VI Sezione penale della S.C., con Sentenza n° 403 del 1991, aveva stabilito che è ben possibile la doppia valutazione degli elementi previsti dall'art. 133 c.p., a patto che il giudice se ne serva per finalità diverse e per giudizi differenziati. 
Se a Tizio viene sequestrata della merce, detenuta per la vendita, perché ritenuta dalla polizia giudiziaria frutto di contraffazione, è sostenibile che il falso non è punibile, perché all’evidenza grossolano?