PENALE - Accesso a sistema informatico e alterazione di posizione contributiva ex artt. 615-ter e 640-ter c.p.

Il delitto di frode informatica è un reato a forma libera, che si consuma anche soltanto con l'intervenire senza diritto su informazioni contenute in un sistema informatico o telematico, come accade nel caso in cui l'impiegato dell'agenzia delle entrate, allo scopo di provocare un ingiusto profitto al contribuente, con corrispondente danno all'erario, ponga in essere una condotta c.d. intensiva, ancorché non alterativa, del sistema informatico o telematico in uso per ragione del suo incarico: l'aver effettuando degli sgravi indebiti, insomma, è stato considerato illecito penalmente rilevante dalla Cassazione.
Nel contempo, si è sancita la punibilità di quel comportamento anche sotto altro aspetto, siccome integrante il concorrente delitto d'accesso abusivo al sistema (dell'agenzia delle entrate), atteso che - dopo che l'orientamento giurisprudenziale si è consolidato con l'orientamento espreso dalle Sezioni Unite con la Sentenza n° 4694 del 27.10.2011/07.02.2012 - nessun dubbio residua in ordine al fatto che il reato di cui all'art. 615-ter c.p. "scatta" anche se a commetterlo è una persona abilitata, che però acceda o che permanga in un sistema informatico o telematico protetto, in violazione delle condizioni e dei limiti impartitigli dal titolare del sistema stesso e regolanti la sua facoltà di accesso.
Cass. Pen., Sez. II, Sent. 06/22.03.2013 n° 13475





