Penale

PENALE - Accesso a sistema informatico e alterazione di posizione contributiva ex artt. 615-ter e 640-ter c.p.

accesso abusivo a sistema informatico o telematico

Il delitto di frode informatica è un reato a forma libera, che si consuma anche soltanto con l'intervenire senza diritto su informazioni contenute in un sistema informatico o telematico, come accade nel caso in cui l'impiegato dell'agenzia delle entrate, allo scopo di provocare un ingiusto profitto al contribuente, con corrispondente danno all'erario, ponga in essere una condotta c.d. intensiva, ancorché non alterativa, del sistema informatico o telematico in uso per ragione del suo incarico: l'aver effettuando degli sgravi indebiti, insomma, è stato considerato illecito penalmente rilevante dalla Cassazione.
Nel contempo, si è sancita la punibilità di quel comportamento anche sotto altro aspetto, siccome integrante il concorrente delitto d'accesso abusivo al sistema (dell'agenzia delle entrate), atteso che - dopo che l'orientamento giurisprudenziale si è consolidato con l'orientamento espreso dalle Sezioni Unite con la Sentenza n° 4694 del 27.10.2011/07.02.2012 - nessun dubbio residua in ordine al fatto che il reato di cui all'art. 615-ter c.p. "scatta" anche se a commetterlo è una persona abilitata, che però acceda o che permanga in un sistema informatico o telematico protetto, in violazione delle condizioni e dei limiti impartitigli dal titolare del sistema stesso e regolanti la sua facoltà di accesso.

Cass. Pen., Sez. II, Sent. 06/22.03.2013 n° 13475

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PENALE - Investigazioni suppletive: preclusa al G.I.P. ogni valutazione sul loro esito.

investigazioni difensive

Il controllo del G.I.P., in ordine all'ammissibilità dell'Opposizione alla richiesta di archiviazione, non può sconfinare in giudizi di merito attinenti alla capacità probatoria, alla fondatezza e all'esito delle nuove indagini indicate dalla P.O. 
Questo il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione nella decisione di seguito riportata, secondo cui "ai fini della valutazione dell'ammissibilità o meno dell'Opposizione della P.O. è preclusa al G.I.P. ogni valutazione prognostica sull'esito degli accertamenti suppletivi indicati nell'Atto di Opposizione".

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PENALE - Art. 609-undecies c.p.: l'adescamento telematico è delitto (c.d. grooming).

grooming

Si è concluso, dopo quasi cinque anni di gestazione, l'iter della legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote (sottoscritta dall’Italia il 07.11.07) sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale: il 23.10.2012, infatti, è entrata in vigore la L. 01.10.2012 n° 172 che ha dato esecuzione alla suddetta Convenzione del Consiglio d'Europa, redatta nell'isola spagnola il 25.07.2007.
La Convenzione di Lanzarote ha fatto sì che gli Stati aderenti abbiano rafforzato la tutela dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, ostacolando quei reati che, come la pedopornografia, tramite le moderne tecnologie e i mezzi telematici di comunicazione, assumono portata transnazionale.
In particolare, è stato introdotto nell'ordinamento giuridico italiano il delitto di grooming (che in un articolo, precedentemente pubblicato su questo sito, avevamo definito come quel comportamento con cui un adulto, attraverso chat, social network, telefono, sms, mms, instaura con il minore relazioni amichevoli, assicurandosi la sua fiducia e la sua collaborazione, allo scopo di coinvolgerlo in attività a sfondo sessuale).

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PENALE - Vignette satiriche e diffamazione: la Cassazione su taluni parametri del diritto di cronaca

vignettista satirico

La satira - sin dagli albori della letteratura, con Omero ed Aristofane,  passando per Dante e Voltaire - consiste in una critica pungente, sferzante e, talvolta, impietosa che, per indurre ilarità e riso, forgia con enfatizzazione e con manipolazione una realtà, deformandola e, spesso, rendendola ridicola e grottesca. La satira incontra, però, il limite del diritto della libertà di espressione e di pensiero, costituzionalmente tutelati: quand'è che lo si travalica, integrando la fattispecie del reato di diffamazione?
Del tema se ne è occupata, con recentissima Sentenza, che fa seguito a un largamente maggioritario orientamento giurisprudenziale e ad una concordante dottrina, la Cassazione.

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PENALE - La tutela cautelare reale e la confisca informatica ex L. 15.02.2012 n° 12.

crimi informatici e confisca

Prima prove, poi nuovi strumenti per le forze dell'ordine. Meno di un anno fa veniva inaugurata, con la L. 15.02.2012 n° 12, una nuova era di feroci battaglie alla criminalità informatica, introducendo (nell'art. 240 C.P.) il numero 1-bis che, in maniera tanto perentoria quanto precisa, ha enumerato una serie di reati (per l'appunto, "informatici e telematici"), per i quali opera la confisca obbligatoria di beni e strumenti utilizzati per la loro commissione.
Indubbiamente la finalità cautelare reale della nuova disposizione normativa ha chiarezza cristallina, ma - come palesato all'art. 2, co. II, della citata legge - emerge anche una finalità economica, funzionale al contrasto della criminalità informatica: l'affidamento e la facoltà d'uso dei beni sequestrati, e poi confiscati, ad organi di polizia che ne facciano richiesta. Polizia ed altri organi dello Stato possono, quindi, ricavare da fruttuose operazioni di sequestro (con conseguente confisca) degli utili e sempre aggiornati strumenti per la costante "guerra virtuale" che ogni giorno intendono combattere.

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