Penale

PENALE - È violenza privata brandire le forbici e imporre alla moglie, per gelosia, di tagliarsi i capelli.

coazione, gelosia, taglio di capelli

Il bene giuridico della libertà morale della persona è considerato, dal Codice Penale, un aspetto essenziale della libertà individuale e va inteso come possibilità di autodeterminarsi secondo motivi propri nonché quale diritto d'agire secondo la propria libera valutazione.
La Cassazione ha ritenuto, su tali presupposti, che la condotta di colui che minacci la coniuge, brandendo le forbici, e le imponga, accecato dalla gelosia, di tagliarsi i capelli è
offensiva delle scelte volitive del singolo, rispetto ai suoi comportamenti esterni, e come tale costituisce violenza privata.

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PENALE - Atto erotico, partner dissenziente, stalking per rapporto sessuale asimmetrico e dominante.

bondage

Due diversi e peculiari profili d'un rapporto di coppia sono stati scandagliati dalla S.C., con l'importante Sentenza qui riportata.
Da un lato i giudici di Piazza Cavour, riprendendo un orientamento risalente al 2007, hanno fissato il principio secondo cui  integra il reato di violenza sessuale la condotta di colui che prosegua un rapporto sessuale quando venga revocato il consenso dalla vittima, ancorché la medesima l'avesse originariamente e validamente prestato.
D'altro lato, s'è rilevato che sussiste la condotta molesta di cui al delitto di atti persecutori se v'è prova che è stato posto in essere un contegno di "controllo diretto" della p.o. che ne abbia provocato il turbamento e la sudditanza.

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PENALE - Rapporto tra anteriore causa civile di danno e assoluzione nel processo penale.

rapporto tra processo penale e causa civile

La pronuncia dibattimentale d'assoluzione dell'imputato, pronunciata con sentenza penale divenuta irrevocabile, ha l'efficacia di cosa giudicata nel giudizio civile per il risarcimento del danno, per ciò che attiene all'accertamento - effettivo, specifico e concreto - che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, oltreché all'esclusione del nesso di causalità materiale (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 02.03.01, F. c./F., rv. 544325), ed è cioè titolo idoneo a produrre effetti preclusivi extraprocessuali. E ciò anche nel giudizio proposto dal danneggiato, per il risarcimentodel danno, contro parti diverse da quella assolta in sede penale, se la sentenza assolutoria sia "fondata sui medesimi fatti" (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 22.06.04, G. c./ A., rv. 573817). Il responsabile civile, pertanto, potrà avvalersi della pronuncia favorevole all'imputato ancorché non abbia preso parte al giudizio penale instaurato contro costui.

Qualora però l'azione civile di responsabilità abbia già avuto inizio in epoca antecedente all'esercizio dell'azione penale, e il danneggiato dal reato si sia limitato a continuare a coltivare la sua domanda nell'originaria sede civile ex art. 75, co. 2, c.p.p., senza procedere al trasferimento in sede penale mediante costituzione di parte civile, allora il rapporto tra la causa civile e il processo resta disciplinato dall'art. 652 c.p.p. secondo cui è espressamente esclusa l'efficacia di giudicato della sentenza penale, in altri giudizi civili o amministrativi quale appunto quello per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nel suo interesse.

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PENALE - Concussione e nuova fattispecie d'induzione indebita ex L. 190/12.

concussione, corruzione e induzione indebita

La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n° 3251 del 22.01.13, ha tracciato la linea di demarcazione tra l'ipotesi delittuosa oggi (ancora) disciplinata all'art. 317 C.P. e la nuova fattispecie d'induzione indebita a dare o promettere utilità, che è stata creata - mediante introduzione, nel codice di diritto penale sostanziale, dell'art. 319-quater - dalla L. n° 190/12.

La S.C. ha altresì ravvisato la c.d. "continuità normativa" tra quest'ultima fattispecie e l'originaria ipotesi di concussione per induzione, che nel testo previgente era accorpata, accanto a quella per costrizione, nell'art. 317 C.P.
La citata riforma (con cui l'Italia ha dato attuazione agli impegni internazionali assunti con la "Convenzione penale sulla corruzione" di Strasburgo del 27.01.99, ratificata con L. n° 110/12, e con la "Convenzione contro la corruzione", adottata con Risoluzione ONU n° 58/4 del 31.10.03, ratificata con L. n° 116/09) ha scomposto l'anteriore fattispecie delittuosa di concussione - che si consumava con le condotte, fra loro alternative, di costrizione e di induzione - in due autonome figure di reato.

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PENALE - Concorso di reato tra stalking e maltrattamenti al familiare.

stalker

I delitti preveduti e puniti dagli artt. 612-bis e 572 C.P., riportanti le rubriche di "atti persecutori" e rispettivamente  di "maltrattamenti contro familiari e conviventi", sono integrati, nella loro concreta espressione dinamica del fatto, da condotte materiali che appaiono, in situazioni afferenti la delicata realtà inerente al contesto familiare, assimilabili per modalità esecutive (molestie, abitualità della condotta, etc...), tanto che sembrano sovrapporsi, fondersi e concorrere l'uno con l'altro.
Come ritenuto da giurisprudenza e dottrina maggioritaria, in simili frangenti si appalesa un concorso apparente di norme, che renderebbe applicabili (concorrenti) entrambi i reati di maltrattamenti e di atti persecutori.

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