Penale

PENALE - Web e competenza per territorio per il delitto di atti sessuali telematici "con" minorenne.

atti sessuali con minorenne per via telematica

L'art. 609-quater c.p. punisce il compimento di atti sessuali "con" minorenne. La disposizione penale, approntata nel 1996 per fornire una più stringente tutela a favore dei minori rispetto a condotte sessualmente insidiose, è volta a tutelare il bene giuridico della diritto del minore a un corretto sviluppo della propria sfera sessuale.
Con la sentenza qui riportata la Cassazione ha affrontato la questione della consumazione per via telematica del reato ex art. 609-quater c.p. nonché quella, strettamente processuale, della competenza per territorio.
In passato la S.C. già aveva stabilito che a nulla rileva la partecipazione attiva o l'iniziativa della vittima, essendo oramai pacifico che sono da "considerare vietati anche gli atti che il minore compie sulla persona dell'agente" (cfr. Cass. Pen., Sez. IV, Sent. 09.02/09.03.12 n° 9349).
La norma è stata invero oggetto di recenti modifiche normative (cfr. n° 1) e n° 2) della lett. r) del co. 1 dell’art. 4 della L. 01.10.2012 n° 172, di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25.10.07 nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, pubblicata in G.U. 08.10.12 n° 235).

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PENALE - Responsabilità amministrativa dell'ente, preleggi, prescrizione e autonomia del reato.

corporate crime

Perché sussista la responsabilità amministrativa dell'ente è necessario che venga compiuto un reato da parte del soggetto riconducibile alla società, non anche che l'illecito penale venga accertato con individuazione e condanna del responsabile.
La Corte si è pure chiesta preliminarmente quali siano gli effetti della prescrizione del reato presupposto, rispetto alla perseguibilità dell'illecito amministrativo: l'art. 60 del D.L.vo 231/2001, infatti, prevede un termine finale di decadenza, per l'esercizio da parte del p.m. della capacità di contestare all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato, decorso il quale non può più procedersi alla contestazione stessa (cfr. Cass. Pen., Sez. V, Sent. 16.11.2012/29.01.2013).

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PENALE - Nickname altrui inserito in chat di incontri personali e delitto di falsità personale ex art. 494 C.P.

chat di incontri personali
Nel lontano 1930 si introdusse - tra i reati contro la fede pubblica - la fattispecie penale di cui all’art. 494 C.P., con il dichiarato intento di politica criminale di sanzionare tutti quei fatti che, sino a quel momento, non potevano essere perseguiti e puniti in forza delle allora vigenti disposizioni in materia di truffa.
Quid iuris se si scopra che taluno ha inserito in una chat, dedicata agli incontri personali per adulti, il numero di telefono cellulare di un’altra persona, che ne sia rimasta ignara, abbinando quell'utenza telefonica a un certo pseudonimo ( il c.d. nickname), al fine di danneggiare la stessa persona facendola apparire sessualmente disponibile ad incontri amorosi o "aperta" a relazioni erotiche? Può ravvisarsi il reato di sostituzione di persona, ai sensi e per gli effetti dell'art. 494 C.P.?
La norma era invero stata concepita dal legislatore in epoca assai lontana dall'attuale evo di internet.

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PENALE - La dimostrazione dello stato di alterazione per assunzione di stupefacenti.

guida in stato di alterazione psico-fisica e/o da assunzione di stupefacenti
La condotta tipica preveduta e punita dall'art 187 C.d.S. è quella di chi guidi dopo aver assunto sostanze stupefacenti?
Oppure di colui che si metta al volante in stato d’alterazione psico-fisica determinato da tale assunzione?

Con la recentissima Sentenza  sotto riportata, nel solco dell'orientamento formatosi al riguardo (cfr. Cass. Pen., Sez. IV, Sent. 12.02.2013 n° 6995), la Suprema Corte ha confermato che il reato de quo sussiste soltanto nel secondo caso.
A livello sociale, gli effetti del fenomeno sono enormi. L'Istituto Superiore di Sanità ha stimato che il 30-40% degli incidenti stradali in Italia sarebbe provocato da conducenti in stato psicofisico alterato da alcool  e droghe, ma non esistono dati certi. Solo da novembre 2012 l'ISTAT ha provveduto a creare un gruppo di lavoro la cui competenza sarà immagazzinare i dati provenienti dagli incidenti stradali, per catalogare quanti di essi siano stati causati da conducenti in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica dovuta ad abuso di stupefacenti.

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PENALE - La costituzione di parte civile può equivalere a querela.

querela

Che la querela non necessiti di formule sacramentali è noto.
Così pure è pacifico che essa è un atto a forma libera, da cui basta che risulti la volontà espressa della persona offesa affinché "si proceda" in relazione a un fatto previsto dalla legge come reato.
La querela dunque è un "semaforo verde", ai fini della procedibilità dell'azione penale per reati non procedibili d'ufficio (o a richiesta od istanza), di cui costituisce una condizione.
L'insigne Franco Cordero, al riguardo, definì la querela come l'atto con cui, narrato un fatto, si "chiede che l'autore (identificato o meno)  sia perseguito penalmente", senza che occorrano formule tipiche e anzi essendo "pensabili querele in cui l'autore eviti questa parola; ed essendo variamente arguibile l'intento persecutorio [...] siccome nessuna norma impone vincoli lessicali alla querela, tutto sta nell'individuare l'intento; non esiste alcun limite all'analisi introspettiva; contano anche i nuclei volitivi impliciti (purchè, beninteso, emergano dall'atto)".
E, invero, proprio siffatto "intento persecutorio" è l'elemento che vale a differenziare la querela dalla mera denuncia.
Ma può considerarsi sussistente la querela per il sol fatto che la persona offesa si sia costutuita parte civile nel processo penale?

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