PENALE - Web e competenza per territorio per il delitto di atti sessuali telematici "con" minorenne.

L'art. 609-quater c.p. punisce il compimento di atti sessuali "con" minorenne. La disposizione penale, approntata nel 1996 per fornire una più stringente tutela a favore dei minori rispetto a condotte sessualmente insidiose, è volta a tutelare il bene giuridico della diritto del minore a un corretto sviluppo della propria sfera sessuale.
Con la sentenza qui riportata la Cassazione ha affrontato la questione della consumazione per via telematica del reato ex art. 609-quater c.p. nonché quella, strettamente processuale, della competenza per territorio.
In passato la S.C. già aveva stabilito che a nulla rileva la partecipazione attiva o l'iniziativa della vittima, essendo oramai pacifico che sono da "considerare vietati anche gli atti che il minore compie sulla persona dell'agente" (cfr. Cass. Pen., Sez. IV, Sent. 09.02/09.03.12 n° 9349).
La norma è stata invero oggetto di recenti modifiche normative (cfr. n° 1) e n° 2) della lett. r) del co. 1 dell’art. 4 della L. 01.10.2012 n° 172, di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25.10.07 nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, pubblicata in G.U. 08.10.12 n° 235).





