PENALE - Molestie tramite e-mail e intromissione in sistema telematico da parte di soggetto tecnicamente capace.

Gli sms possono essere molesti, l'invio di e-mail no, sostiene la Cassazione.
Secondo gli ermellini, infatti, il giudizio di colpevolezza in ordine al reato di molestie va cassato limitatamente alla condotta che consista nell'invio di messaggi di posta elettronica, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Peccato che la posta elettronica, nei moderni sistemi di telefonia mobile, venga ricevuta con sistema di messaggistica analogo a quello degli sms, quanto ad allarmi, notifiche, interruzione di funzionalità del sofware, occupazione dello spazio di memoria, con conseguente disturbo dell'utente che tali e-mail nolente riceva. Altro che assenza del carattere dell'invasività.
Suggestiva disquisizione, poi, da parte della Cassazione anche per quanto attiene al reato di cui all'art. 615-ter c.p., atteso che l'abusivo ingresso nel sistema di posta elettronica della persona offesa e nel sistema informatico dell'utenza cellulare è stato ascritto all'imputato non perché vi fossero prove (concrete e positive) della forzatura di password o altro ma solo supposizioni e presunzioni, correlate al fatto che l'imputato, già legato sentimentalmente alla p.o., era "in possesso delle cognizioni tecniche necessarie a realizzare le suddette operazioni", talché è stato ritenuto che "le suddette condotte non potessero ragionevolmente attribuirsi ad altri che all'imputato": non poteva che essere stato ...lui, insomma.
In ossequio alla ferrea logica del processo inquisitorio. Ops!
Cass. Pen., Sez. Feriale, Sent. 06.09/16.11.2012 n° 44855





