Penale

PENALE - Sulla simultaneità della comunicazione a più persone dell'addebito diffamatorio.

propalazione dell'addebito diffamatorio

Sussiste o difetta l'elemento oggettivo del delitto di diffamazione qualora la comunicazione dell'offesa a più persone avvenga "non simultaneamente"?
Accade talvolta, infatti, che l'addebito lesivo dell'onore o del decoro di una persona sia propagato a più persone ma con modalità asincrona, ovverosia in situazioni (rectius, momenti) differenti.
Ci si chiede dunque se in tal caso, ai fini della configurabilità del requisito della "comunicazione con più persone", richiesto dall'art. 595 c.p., occorra la "contemporanea" presenza di più soggetti o se, viceversa, basti anche soltanto che la comunicazione avvenga "separatamente" con (almeno) due diverse persone.

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PENALE - L'italico desiderio di censura del web: l'attualità dei reati sui social.

banned

Alcuni giorni fa, la neo Presidente della Camera, On. Laura Boldrini, avrebbe affermato - secondo quanto riportato dalla stampa - che secondo lei sarebbe necessario, e prioritario per la nuova legislatura da poco insediatasi, sviluppare e approvare una qualche regolamentazione di Internet. Non solo, ma costei avrebbe anche tuonato, ricorrendo ad espressioni dai toni ben più grevi, "Basta all'anarchia del web. È tempo di fare una legge".
Vien da pensare che - oggigiorno - il web sia completamente deregolamentato, potendo essere paragonato a una sorta di far west digitale. L'alta carica istituzionale, infatti, ha esclamato - come emerge dalle pagine di un noto quotidiano nazionale - che: "utilizzare i mezzi di cui" – nella moderna società dell'informazione digitale: ab immemore! – "dispongono i cittadini è come svuotare il mare con un bicchiere”.

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PENALE - Diffamazione a mezzo stampa non più solo per il contenuto dell'articolo.

Diffamazione a mezzo stampa

È un atto lesivo dell'altrui reputazione l'articolo, pubblicato su un quotidiano nazionale, in cui si viene indicati come il responsabile morale del suicidio di un proprio collega?
Per la Suprema Corte la risposta è positiva: vanno respinte, perché non invocabili, sia la tesi dell’immunità riguardante l’insindacabilità delle opinioni espresse, sia quella che si richiama al diritto di critica.
In particolare, per quanto attiene alla prima scriminante addotta dal direttore di un celebre quotidiano, la Corte ha stabilito che"non si estende al direttore del giornale che non abbia impedito la pubblicazione della notizia diffamatoria coperta dalla detta immunità, la quale non integra una causa di giustificazione estensibile al concorrente, ma costituisce una causa soggettiva di esclusione della punibilità della quale non può giovarsi il compartecipe privo della medesima guarentigia, né il direttore del giornale che, violando il precetto di cui all'art. 57 C.P., non abbia impedito la pubblicazione della notizia diffamatoria".

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PENALE - La manomissione di terminale pos è tentativo di frode informatica?

terminal pos skimmer

L'art. 640-ter c.p. richiede, per l'integrazione del reato, che il reo si procuri a sé o ad altri, mediante la condotta fraudolenta, un ingiusto profitto con altrui danno: come accade in altre fattispecie di reato che ledono il patrimonio (per tutte, la truffa), il conseguimento dell'ingiusto profitto rappresenta l'evento del reato.
Ove difetti tale requisito, potrà esservi tentativo del delitto di frode informatica, oppure il fatto sarà al di sotto della soglia minima di punibilità.
Quest'ultima situazione è quella che sembrerebbe essersi verificata nel caso sottoposto al giudizio di merito del Tribunale patavino, che nel pronunciare la condanna dell'imputato ha omesso di motivare in ordine alla innocuità o meno del comportamento ascritto all'imputato, che aveva manomesso un terminale pos applicandovi forse uno skimmer.

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PENALE - Violenza sessuale al coniuge e maltrattamenti.

violenza in rapporti di coppia
Il delitto di violenza sessuale, secondo la Cassazione, potrebbe concorrere con quello di maltrattamenti in famiglia.
Quando la condotta violenta, ancorché ispirata da prevalenti motivazioni di carattere sessuale, non si esaurisca nel mero uso della violenza necessaria a vincere la resistenza della persona offesa per abusarne sessualmente, ma si inserisca in un contesto di sopraffazioni, ingiurie, minacce e violenze di vario genere nei confronti di quest'ultima, tipiche della condotta di maltrattamenti, non si verifica l'assorbimento fra tali reati, attesa la diversità dei beni giuridici protetti dai due delitti.

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