PENALE - Accesso abusivo alla banca dati ACI e rilevanza delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema.
Uno degli aspetti più complessi e delicati della disciplina dei computer crimes è quello della protezione dei sistemi telematici da indebite intrusioni. L'accesso è abusivo se il sistema informatico violato sia effettivamente munito di idonee misure protezione, che il titolare del sistema abbia appositamente predisposto. Con la Sentenza a commento, la S.C. ha precisato che il concetto di accesso abusivo ad un sistema informatico impone di porre attenzione, anziché alle finalità soggettive che abbiano determinato l'ingresso nel sistema e ad eventuali disposizioni sull'impiego successivo dei dati, all'obiettiva violazione "delle condizioni e dei limiti" che il titolare del sistema abbia impartito, fissando - nell'ambito di disposizioni organizzative interne, di prassi aziendali o di clausole di contratti individuali di lavoro - tipologie d'attività e tempi di permanenza nella banca dati. Quel "complesso delle disposizioni" stabilite dal c.d. dominus loci segnano la linea di confine tra il lecito e l'illecito, tra la non punibilità e l'abusività dell'accesso operato. Con la pronuncia qui di seguito riportata si è statuito che l'eventuale violazione di quelle regole impartite dev'essere necessariamente valutata dal giudice, ancora di più se si tratti, come nel caso esaminato, di ascrivere una responsabilità penale - per concorso morale - a colui che chiese delle informazioni alla persona che poi effettuò l'accesso informatico.


LA CAPORETTO DEL CONSERVATORISMO FORENSE, NELL'EPOCA DI INTERNET. 
Un detective privato non ha adempiuto nel termine assegnato agli obblighi previsti dal D.M. n° 269/2010, che - oltre ad imporre un adeguato progetto organizzativo - ha stabilito l’obbligo di versare un deposito cauzionale ex art. 137 T.U.L.P.S. Il competente Prefetto lo ha sanzionato, per l’omissione, escutendo circa un terzo della sua garanzia fideiussoria e ordinandogli, come da «All. F» al D.M. n 269/2010, la ricostituzione integrale della medesima, che però è avvenuta solo tardivamente. L’investigatore è ricorso ai giudici amministrativi ma la sua impugnazione è stata respinta: secondo il T.A.R. infatti, nella fattispecie, è pacifico come «la sanzione irrogata si fondi, del tutto ragionevolmente, sul comportamento negligente del titolare dell'istituto Ricorrente, fatto di plurimi ritardi e titubanze […] non avendo egli curato con la dovuta sollecitudine il proprio interesse pretensivo ad adeguarsi alle prescrizioni normative». Invero, l’addebito che gli è stato mosso dalla prefettura, ritenuto legittimo dal T.A.R., è riconducibile al fatto che «il Ricorrente avrebbe dovuto attivarsi per tempo», per ottenere la garanzia bancaria necessaria per la prosecuzione dell’attività. Pur potendo sospendergli o revocargli la licenza in forza dell’art. 257-quater del Regolamento d’Esecuzione del T.U.L.P.S., la prefettura optò per la misura meno afflittiva e, ciò nonostante, l’investigatore privato rimase a lungo inerte. Nessuna censura, pertanto,