MINORI - Comodato d’immobile al figlio, sua separazione e prole minore.
Il caso è quello della richiesta di rilascio dell'immobile dato in comodato al figlio, ma successivamente assegnato, quale casa familiare, in godimento alla di lui consorte separata, affidataria di prole minore o non autosufficiente convivente. La fattispecie è riconducibile, secondo le SS.UU., all’art. 1809 c.c., anziché al comodato c.d. precario, talché al (genitore) comodante non spetta il rilascio dell'immobile a semplice richiesta ai sensi dell'art. 1810 c.c., se la casa fu concessa al discendente allo scopo di soddisfare le esigenze abitative della famiglia del comodatario, a prescindere dall’eventuale evenienza d’una crisi coniugale della coppia. Le Sezioni Unite della S.C., nel caso in esame, hanno ribadito l’impianto argomentativo risalente a una precedente pronuncia (Sent. n° 13603/2004; conformi Cass. n° 13592/2011 e n° 16769/2012), specificando meglio la casistica. Da un lato, si è precisato che il coniuge separato è gravato dall’onere di provare che la casa familiare era stata data in comodato senza che vi fosse un termine prefissato per l’esercizio del diritto personale di godimento, legittimante la prosecuzione – dopo la separazione – dell'utilizzazione.