PENALE - ‘Azione unica’ non equivale ad ‘atto unico’: suonare il campanello e bussare alla porta di casa della vittima, in rapida successione, non è reato: né molestie, né stalking.
L’azione, intesa quale modalità esecutiva della condotta delittuosa, può essere composta da uno o più atti, diretti al conseguimento di un unico risultato: l’azione può risultare dunque la una molteplicità di ‘atti’ (costituenti ciascuno, appunto, un frammento dell'azione) e, laddove essi venissero compiuti in immediata successione con l’unico fine, non sussisterebbe il delitto di atti persecutori di cui all’art. 612-bis c.p., né quello di molestie, atteso che trattasi di condotta non reiterata, peraltro priva dei requisiti, nella fattispecie, dell’insistenza o petulanza.
La Corte di Cassazione ha così stabilito (Sez. V Pen., Sent. 10.12.2020/30.03.2021, n° 12041, Pres. Sabeone, Rel. Francolin), che, per ritenere punibile il fatto, bisogna guardare al duplice criterio finalistico e temporale, diversamente dovendosi mandare assolto l’imputato. Quel che va osservato, stigmatizza la S.C., è se il comportamento della persona a cui sono stati ascritti comportamenti, asseritamente illeciti, consistano in una pluralità di azioni oppure soltanto in una singola.